Art. 18, comma 2, della LR 15/2015
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all’ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l’ufficio elettorale forma l’elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell’elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall’ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.
Fonte: Dal Municipio..
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